STATUTO ASSOCIAZIONE PESCATORI
FERSINA ALTO BRENTA


TITOLO I
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ART.1
E' costituita a norma dell'art.36 del codice civile un'associazione denominata ASSOCIAZIONE, PESCATORI DEL FERSINA E ALTO BRENTA ASD (associazione sportiva dilettantistica).
L'associazione ha sede in Pergine Valsugana, Piazza Garibaldi n.5 e può istituire uffici anche in altre località.
L'associazione può aderire con delibera da adottarsi dall'assemblea generale ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. 

ART.2
L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di contribuire alla tutela e all'esercizio della pesca sportiva e dilettante nelle acque in gestione all'associazione e precisamente nei comuni di: PERGINE VALSUGANA, CALDONAZZO, LEVICO TERME, TENNA, .VIGNOLA-FALESINA, VIGOLO VATTARO, BOSENTINO, VATTARO, CALCERANICA AL LAGO, CENTA SAN NICOLO', FOLGARIA, LAVARONE, LUSERNA, FIEROZZO, FRASSILONGO, SANT'ORSOLA TERME, PALU' DEL FERSINA, CIVEZZANO, FORNACE, BASELGA DI PINE', BEDOLLO E LONALASES.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.
A tal fine l'associazione si occuperà dell’esercizio e la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive collegate all'esercizio della pesca, nella forma esclusivamente dilettantistica, intesa come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo nonché di una razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sull'incremento della loro produttività naturale, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti.
L'Associazione effettuerà una adeguata sorveglianza; della preparazione tecnico sportiva dei pescatori dilettanti; assicurando una gestione democratica attraverso la corresponsabilizzazione dei soci all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione in armonia con gli interessi provinciali, regionali e nazionali, entro i limiti e nel rispetto delle norme legislative e in collaborazione con gli organi preposti alla tutela della pesca; di svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.
L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità,attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.
La gestione delle acque in concessione potrà essere effettuata anche attraverso sezioni minori che dovranno provvedere secondo le direttive dell'associazione concessionaria, unica responsabile nei confronti dell'amministrazione provinciale:
  1. alla gestione dell'acquicoltura per le zone limitate secondo le indicazioni della carta ittica;
  2. alla riscossione delle quote di cui al punto precedente;
  3. all'emissione dei permessi di pesca temporanei anche limitatamente a una sola parte dell'area di concessione
  4. ad effettuare attività promozionali e sportive.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale.  

TITOLO II

ART. 3
Possono far parte dell'associazione tutti i pescatori dilettanti in possesso di regolare licenza di pesca rilasciata dalla competente autorità.
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dell’associato alla vita associativa. 

ART.4
Non possono far parte dell'associazione coloro che:
  1. esercitano la pesca come attività professionale;
  2. esercitano la pesca a scopo di lucro
  3. siano stati condannati per gravi reati relativi all'esercizio della pesca 
ART.5 
I soci sono ordinari o aggregati.
Sono soci ordinari i pescatori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che risultano iscritti e che sono in regola con il pagamento del canone sociale.
Sono soci aggregati i giovani che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età. I soci aggregati possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.
 
ART.6 
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto, non possono essere eletti soci che ricoprano medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. 

ART.7 
I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con la modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea. I contributi devono essere versati entro il 30 SETTEMBRE di ogni anno, il socio che per qualsiasi ragione entro tale data non avrà provveduto al suddetto versamento non avrà diritto a partecipare all'attività dell'Associazione fin tanto che non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione.
Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte (e salvo verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo agli eredi) e non è soggetto a rivalutazione. 

ART.8 
La qualità di socio si intende acquistata a tempo indeterminato e si perde per:
  1. il venir meno dei requisiti di cui all'art.3; 
  2. decesso;
  3. recesso volontario;
  4. indegnità dichiarata dal Collegio dei Probiviri;
  5. mancato pagamento della quota associativa annuale, come determinata dagli organi della associazione, nonostante diffida scritta;
  6. Scioglimento dell'Associazione.
ART.9 
Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con preavviso di un mese, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Chi recede dall'associazione per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno sul patrimonio della stessa, ne ha diritto al rimborso dei contributi versati. 

ART.10 
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto; si impegnano pure a prestare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Tutti i soci nonché i pescatori ospiti sono altresì tenuti ad attenersi al regolamento di pesca ed alle disposizioni di volta in volta assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, il consiglio direttivo con decisione motivata può adottare, a seconda della gravità, nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di inosservanza o di violazione di quanto stabilito al precedente comma, i seguenti provvedimenti:
  1. richiamo verbale;
  2. annotazione scritta;
  3. ritiro a tempo determinato o indeterminato del permesso di pesca,
  4. espulsione.
Il permesso ritirato rimane depositato presso la sede sociale e viene restituito alla scadenza del provvedimento. Il socio sorpreso ad esercitare la pesca nel periodo del ritiro del permesso viene a tutti gli effetti considerato come privo di permesso del concessionario.
Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Entro i 15 giorni successivi il collegio dei probiviri dovrà emettere la propria decisione che è inappellabile. 

TITOLO III 

ART. 11
Gli organi dell'associazione sono:
  1. l'assemblea generale;
  2. il consiglio direttivo;
  3. il presidente dell'associazione;
  4. collegio dei revisori;
  5. il collegio dei probiviri. 
ART.12 
I componenti degli organi dell'associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci ordinari dell'associazione. Non possono essere eletti alla carica di consigliere, probiviro o revisore dei conti coloro che hanno pendenze o contenzioni civili/penali o amministrativi nei confronti dell'Associazione Pescatori.
La medesima incompatibilità sussiste per coloro che sono dipendenti delle predette associazioni o da enti aventi compiti di vigilanza e tutela della pesca. 

ART. 13 
L'assemblea generale dei soci, ordinaria o straordinaria, è l'organo sovrano dell'associazione cui spetta di stabilire gli indirizzi e le linee generali che informano l'attività dell'associazione; è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Sono ammessi alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti nell'elenco dei soci alla data di convocazione delle stesse e che si trovino in regola con il pagamento del contributo annuale di cui all'art.7.
Ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di un socio, purché munito di regolare delega scritta. 

ART. 14 
L'assemblea ha i seguenti compiti:
  1. nomina del consiglio direttivo;
  2. nomina del collegio dei revisori dei conti;
  3. nomina del collegio dei probiviri;
  4. stabilire, su proposta del consiglio, la misura del contributo annuale dovuto da ciascun socio;
  5. approvazione del bilancio preventivo nonché dì quello consuntivo di ogni esercizio che si chiuderà al 31 OTTOBRE di ogni anno; 
  6. approvazione dell'operato del consiglio direttivo;
  7. coazione di consorzi con altre associazioni di pescatori sportivi locali;
  8. approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, che potranno essere avanzate anche da singoli o da gruppi di soci al consiglio direttivo, nonché dell'approvazione di regolamenti;
  9. scioglimento dell'associazione secondo le modalità stabilite nell'art.33 
ART.15 
L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'associazione (su delibera del Consiglio Direttivo) una volta all'anno entro il 31 DICEMBRE per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché. per l'assolvimento degli altri compiti fissati dal presente statuto e dalle disposizioni di legge, mediante avviso affisso all'albo presso la sede della associazione, nonché presso l'albo dei Comuni sul cui territorio si trovano le acque in concessione all'associazione, nonché mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione su un quotidiano avente diffusione locale. Tutte le predette formalità devono essere adempiute almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea. L'assemblea generale è convocata altresì in via straordinaria ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando un quinto dei soci lo richieda. L'assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata in base a quanto previsto dagli art. 17, ultimo comma, 20, ultimo comma, 30, secondo comma, 23, ultimo comma,dello statuto. 

ART. 16 
L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio, ovvero dal membro più anziano di età.
All'apertura di ogni seduta l'assemblea provvede ad eleggere un segretario, che dovrà redigere e sottoscrivere assieme al presidente, il verbale finale.
Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente, in proprio o per delega, almeno la maggioranza dei soci. in seconda convocazione le riunioni sotto valide qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto o dalla legge.
L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Proposte e mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottofirmate da almeno dieci soci e presentate al presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate anche a voce durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano a meno che un quarto degli aventi diritto al voto presenti in assemblea chieda la votazione a scrutinio segreto.
Della discussione e delle decisioni adottate sarà redatto apposito processo verbale sottofirmato dal presidente dal segretario e da due scrutatori delegati dall'assemblea stessa.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo processo verbale
ART. 17 
Il consiglio direttivo è composto da n.13 membri, eletti tra i propri componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età dall'assemblea dei soci iscritti da tenersi di norma in giorno non lavorativo e con le modalità previste dai successivi arti. 30, 31, 32.
(I soci che rappresentano ognuno dei Comuni o in una zona comprendente più comuni di cui all'art. 2 hanno diritto di essere rappresentati nel consiglio direttivo, purché gli stessi costituiscano almeno 20% dei soci iscritti all'associazione).
Il consiglio direttivo resta in carico per n.5 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un consigliere, il consiglio direttivo, alla prima successiva riunione procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
Qualora non sia possibile la sostituzione a norma del collima precedente, si procede all'integrazione del membro mediante elezioni parziali.
Qualora per dimissioni, decesso o decadenza il numero dei consiglieri eletti dall'assemblea venisse ad essere inferiore alla metà più uno del numero fissato nel primo comma del presente articolo, il presidente uscente dovrà convocare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento un'assemblea straordinaria per il rinnovo del consiglio, fermo restando che sino alla reintegrazione dell'organo restano in carica i consiglieri precedenti, che si devono occupare della gestione ordinaria dell'associazione. La convocazione è fatta dal Presidente uscente, o in difetto dal presidente del collegio dei probiviri. 

ART. 18 
I nuovi eletti devono riunirsi entro otto giorni dalla avvenuta assemblea, su comunicazione del presidente uscente o in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
La presenza alla prima riunione del consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina.
Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
Il consiglio direttivo nella sua prima seduta provvede alla nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario, del cassiere, del responsabile del guardiapesca, del responsabile degli impianti ittiogenici.
Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando ad esse interviene la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Le convocazioni per le riunioni del consiglio devono contenere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare cui i consiglieri devono strettamente attenersi. La richiesta di inserimento di qualsiasi altro argomento deve essere preventivamente indirizzata per iscritto al presidente che provvederà in merito.
Il consiglio è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Della riunione del consiglio verrà redatto processo verbale su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario, in ogni momento i soci dell'associazione potranno prendere visione dello stesso. 

ART.19 
I consiglieri che mancano ingiustificatamente a tre riunioni consecutive dal consiglio, decadono dall'incarico.  

ART.20 
Al consiglio direttivo spetta la direzione e l'amministrazione dell'associazione, nonché tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'assemblea a norma del presente statuto e/o dalla legge.
In particolare sono compiti del consiglio direttivo: 
  1. l'eventuale assunzione di dipendenti e impiegati nonché la determinazione della relativa retribuzione; 
  2. l'eventuale nomina di guardapesca volontari; 
  3. la decisione sulle domande di ammissione dei nuovi soci; 
  4. l'adozione di provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soci e dei pescatori ospiti a norma dell'art. 10; 
  5. stabilire il costo dei permessi di pesca; 
  6. convenzionamento di nuove acque; 
  7. il piano generale di semine, in conformità con le norme vigenti; 
  8. la stesura del regolamento interno di pesca annuale; 
  9. la predisposizione e deliberazione del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione;
  10. la presentazione all'assemblea di eventuali proposte di modifica dello statuto; 
Il consiglio direttivo può altresì in caso di urgenza adottare decisioni spettanti all'assemblea; in tal caso l'assemblea dei soci dovrà essere convocata in via straordinaria entro trenta giorni e la decisione assunta dal consiglio dovrà essere ratificata a maggioranza. 

ART.21 
In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio direttivo potranno essere assunte da un comitato ristretto composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e dall'eventuale responsabile del settore; le decisioni così adottate dovranno essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima riunione successiva.  

ART.22 
Il presidente del consiglio direttivo è presidente dell'associazione; ha la legale rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti e può delegare le proprie funzioni per determinati atti ad uno dei membri del consiglio direttivo.
In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito dal vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento di entrambi dal metro più anziano in carica del consiglio. 

ART.23 
L'assemblea nomina ogni 4 anni un collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Non sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli affini entro il terzo grado del presidente dell'associazione o dei membri del consiglio direttivo. I revisori dei conti possono essere rieletti.
Il collegio dei revisori dei conti si raduna almeno due volte all'anno; delle riunioni viene redatto un verbale che sarà iscritto in apposito libro e firmato dagli intervenuti.
I revisori dei conti possono partecipare previo invito alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.
In caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative devono chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria. 

ART.24 
L'assemblea generale nomina ogni 5 anni il comitato dei probiviri formato da tre membri effettivi e due supplenti.
Non sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli affini entro il terzo grado del presidente dell'associazione o dei membri del consiglio direttivo.
I componenti del comitato dei probiviri possono essere rieletti.
Nella prima riunione dopo l'elezione essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il presidente. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra soci relativamente al rapporto associativo tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno devolute a detti probiviri i quali giudicheranno ex bono et acquo senza formalità di procedura e con decisione inappellabile da adottarsi previa audizione delle parti. Spetta altresì al comitato dei probiviri l'interpretazione autentica dello statuto. 

ART.25 
Spetta al segretario sovrintendere alla verifica ed al disbrigo della corrispondenza alla tenuta degli schedari di scadenza per il versamento delle quote di rinnovo delle concessioni, che dovrà notificare in tempo utile al consiglio direttivo, all'ordinamento ed alla conservazione degli atti concernenti i servizi di vigilanza, alla stesura dei ricorsi, oltre a tutte le altre incombenze inerenti il regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria. Potrà inoltre rilasciare copie autentiche di atti dell'associazione, previo benestare dei presidente.
E' compito del cassiere curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili, provvedere al ricevimento , al pagamento delle fatture, nonché al versamento del premio di assicurazione dei soci e dei contributi di eventuali dipendenti, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa dell'associazione.
Una medesima persona può svolgere contemporaneamente le funzioni di segretario e di cassiere. 

ART.26 
Tutte le cariche elettive sono gratuite. 

TITOLO IV 

ART.27 
II patrimonio dell'associazione è costituito da:
  1. beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
  3. eventuali donazioni, erogazioni o lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
  1. dal contributo sociale e permessi d'ospite;
  2. da ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che concorrano ad incrementare la disponibilità di bilancio.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio ne esigere la restituzione del contributo annuale versato in caso di scioglimento, per qualunque causa del rapporto associativo. 

ART.28 
L'anno finanziario inizia il l novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Inoltre deve essere messo a disposizione per la prescritta revisione da parte del collegio dei revisori dei conti.
Il cassiere è autorizzato a pagare le spese di normale amministrazione, le altre devono essere preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo e controfirmate dal presidente.
Le spese postelegrafoniche, di viaggio, per semine ed altre di analoga natura possono essere rimborsate previa sottoscrizione del presidente o del vicepresidente.
Le note spese del presidente devono essere firmate dal vicepresidente. Per l'uso del proprio automezzo privato per ragioni di servizio se autorizzato è previsto un rimborso spese, stabilito dal consiglio direttivo. 

TITOLO V 

ART.29 
L'associazione istituisce un corpo di vigilanza per un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione. composto dai guardiapesca anche volontari.
I guardiapesca vengono nominati dal consiglio direttivo.
Il guardiapesca tiene un diario controllabile dal presidente dell'associazione sulle ispezioni effettuate con le località ed i giorni dei controlli; senza riguardo a persone, lo stesso deve notificare al consiglio direttivo ogni costatazione meritevole di venir portata a conoscenza dello stesso.
Il guardiapesca che manca in qualsiasi modo al suo dovere sarà sottoposto dal consiglio direttivo a procedimento disciplinare e, se ne accertata la colpevolezza, immediatamente rimosso dall'incarico e se socio espulso dall'associazione.
Spetta al consiglio direttivo fissare i compensi o stabilire i criteri per il rimborso delle spese sostenute. 

ART.30 
Gli organi collegiali dell'associazione vengono rieletti ogni 5 anni.
Nel caso di eventuali dimissioni collegiali del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti o del comitato dei probiviri,fermo restando quanto previsto dall'art 17, il presidente dell'associazione, o in difetto il presidente del collegio dei probiviri, deve convocare l'assemblea dei soci per le elezioni dell'organo dimissionario entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.
Un mese prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo procederà alla nomina della commissione elettorale composta di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci di provata capacità e moralità. I soci prescelti dovranno confermare la propria disponibilità con dichiarazione scritta indirizzata al presidente dell'associazione.
La commissione elettorale è convocata dal presidente dell'associazione entro sei giorni dalla nomina per l'elezione in proprio seno del presidente.
E' compito della commissione elettorale provvedere alla organizzazione delle elezioni per le cariche sociali nonché alla predisposizione e consegna delle schede elettorali e all'approntamento delle tabelle di scrutinio. 

ART.31 
Le candidature individuali o eventuali liste devono pervenire al consiglio direttivo entro e non oltre il decimo giorno antecedente quello delle votazioni.
Le candidature individuali per essere valide devono essere sottoscritte da un numero minimo di cinque soci e le liste da un numero minimo di 20 soci.
Ogni candidato deve apporre la propria firma di accettazione a lato del proprio nominativo.
Le liste devono essere composte da un numero di candidati non inferiore a n.5 e non superiore a n.13.
I presentatori ed i candidati non possono né sottoscrivere né candidare in altra lista.
La commissione elettorale provvede successivamente alla compilazione di un unica lista in stretto ordine alfabetico comprendente i nominativi di tutti i candidati presentì ai sensi dei commi precedenti. 

ART.32 
Ogni elettore può votare un numero massimo di tredici preferenze, pena la nullità della scheda, segnando a fianco dei candidati prescelti una croce.
E' facoltà dell'elettore aggiungere altri nominativi nello spazio appositamente riservato sulla scheda ma comunque un numero non superiore a otto.
Le schede votate, qualora lo spoglio non avvenga nella sede delle elezioni, sono trasferite a cura del seggio elettorale composto di 5 soci nominati tra i presenti dell'assemblea, opportunamente sigillate presso la sede dell'associazione ove i componenti il seggio elettorale procedono alle operazioni di scrutinio.
Avverso l'operato del seggio elettorale e della commissione elettorale è ammesso ricorso scritto e motivato al comitato dei probiviri uscente entro 5 giorni dalle avvenute elezioni.
Gli eventuali ricorsi non sospendono l'insediamento degli organi collegiali eletti, sino a definitiva pronuncia da parte del comitato dei probiviri. 

ART.33 
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi dei soci.
Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23.12.1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

ART.34 
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.
Pergine Valsugana, 16 dicembre 2018